venerdì, Ottobre 2, 2026

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento costituisce la normativa interna di attuazione dello Statuto della Fraternitas Ordo Draconis.

Ogni disposizione deve essere interpretata secondo i principi di fedeltà allo Statuto, continuità della tradizione, unità magistrale, fraternità, servizio e rispetto delle competenze di ciascun Dignitario.

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Art. 1 — Natura e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento interno disciplina l’organizzazione, il funzionamento, la vita istituzionale, cavalleresca, cerimoniale e disciplinare della Fraternitas Ordo Draconis – F.O.D. Viglas, in attuazione dello Statuto dell’Associazione.

Il Regolamento costituisce normativa interna dell’Istituzione e deve essere interpretato e applicato in armonia con lo Statuto.

In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e una disposizione statutaria, prevale lo Statuto.

Tutti i membri della Fraternitas sono tenuti a conoscere, rispettare e osservare lo Statuto, il presente Regolamento, le deliberazioni degli organi competenti e gli atti magistrali validamente emanati.

Art. 2 — Principi fondamentali

La Fraternitas Ordo Draconis è una Confraternita di ispirazione magistrale, nobiliare e cavalleresca, fondata sui principi di fraternità, onore, dignità, lealtà, carità, rispetto della persona e servizio.

Tutti i Cavalieri e le Dame, indipendentemente dal grado ricoperto, partecipano alla Fraternitas con pari dignità personale e sono chiamati a comportarsi come cittadini retti, leali e rispettosi delle leggi.

Il principio fondamentale della vita della Fraternitas è espresso anche nel precetto:

«Ama il prossimo tuo come te stesso.»

La Fraternitas opera senza discriminazioni di nazionalità, origine, cultura o appartenenza geografica, nel rispetto della libertà di coscienza e dei principi di tolleranza e reciproco rispetto.

Art. 3 — Struttura magistrale

La Fraternitas Ordo Draconis è organizzata secondo una struttura gerarchica e magistrale.

Al vertice dell’Istituzione si trova il Principe-Gran Maestro, Capo supremo della Fraternitas.

L’autorità magistrale è esercitata quale funzione di servizio, responsabilità e tutela dell’Istituzione e non quale privilegio personale.

Ogni carica comporta specifici doveri e responsabilità nei confronti della Fraternitas, dei suoi membri e delle finalità statutarie.

Le strutture territoriali e diplomatiche esercitano esclusivamente le competenze loro attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle deleghe magistrali ricevute.

TITOLO II

IL PRINCIPE-GRAN MAESTRO

Art. 4 — Il Principe-Gran Maestro

Il Principe-Gran Maestro rappresenta il vertice della Fraternitas Ordo Draconis e dirige il Gran Magistero.

Egli presiede il Gran Consiglio e il Capitolo Generale secondo quanto previsto dallo Statuto.

Al Principe-Gran Maestro spettano, nei limiti dello Statuto:

  • l’ammissione dei candidati;
  • le nomine e le promozioni;
  • la concessione delle deleghe magistrali;
  • il coordinamento delle strutture territoriali;
  • la supervisione dell’attività generale della Fraternitas;
  • le decisioni nelle materie espressamente riservategli.

Il Principe-Gran Maestro può conferire specifiche deleghe permanenti o temporanee ai Dignitari e ai rappresentanti della Fraternitas.

Art. 5 — Deleghe magistrali

Ogni delega deve essere esercitata esclusivamente entro i limiti stabiliti nell’atto di conferimento.

Il Dignitario che agisce in virtù di una delega magistrale opera in nome e per conto del Principe-Gran Maestro, nei limiti della delega ricevuta.

Nessuna delega può essere interpretata come trasferimento della suprema autorità magistrale.

Il Principe-Gran Maestro può modificare, sospendere o revocare le deleghe conferite.

Art. 6 — Corpo della Guardia Magistrale

Il Principe-Gran Maestro può disporre di un proprio Corpo della Guardia Magistrale, destinato alla protezione istituzionale e personale del Principe-Gran Maestro, nonché a compiti di rappresentanza e di servizio cerimoniale.

Il Corpo della Guardia Magistrale costituisce una struttura interna della Fraternitas e non esercita funzioni di pubblica sicurezza.

Il Corpo può essere impiegato nelle cerimonie, nelle visite ufficiali, nelle assemblee magistrali e nelle manifestazioni istituzionali.

Art. 7 — Capitano della Guardia

Il Capitano della Guardia è nominato direttamente dal Principe-Gran Maestro.

Il Capitano della Guardia risponde direttamente al Principe-Gran Maestro e al Gran Magistero, organizza il servizio del Corpo della Guardia Magistrale.

Sono attribuiti al Capitano:

  • il coordinamento dei componenti della Guardia;
  • l’organizzazione dei servizi di rappresentanza;
  • la disciplina interna del Corpo;
  • l’ordine e il protocollo della Guardia durante le cerimonie;
  • l’accompagnamento del Principe-Gran Maestro quando disposto;
  • ogni altro incarico specificamente affidato dal Principe-Gran Maestro e dal Gran Magistero.

Il Capitano della Guardia non esercita le competenze disciplinari generali attribuite dallo Statuto al Luogotenente Generale o al Gran Giurì.

TITOLO III

IL GRAN MAGISTERO

Art. 8 — Il Gran Magistero

Il Gran Magistero è diretto dal Principe-Gran Maestro.

Ne fanno parte, secondo lo Statuto:

  • il Luogotenente Generale;
  • il Gran Cancelliere.

Il Gran Magistero assiste il Principe-Gran Maestro nella direzione dell’Istituzione.

Art. 9 — Il Luogotenente Generale

Il Luogotenente Generale è, dopo il Principe-Gran Maestro, il Dignitario di più alto grado.

Egli rappresenta e sostituisce il Principe-Gran Maestro nei casi previsti dallo Statuto o in caso di assenza prolungata.

Esercita le competenze disciplinari ordinarie previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Collabora con il Principe-Gran Maestro e con il Gran Cancelliere per assicurare continuità, ordine e disciplinaall’interno della Fraternitas.

Art. 10 — Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere è uno dei massimi Dignitari della Fraternitas e costituisce, insieme al Principe-Gran Maestro e al Luogotenente Generale, uno dei vertici della struttura magistrale.

Egli custodisce il Sigillo della Fraternitas Ordo Draconis e provvede alla sua corretta utilizzazione.

Nessun decreto magistrale è esecutivo senza la sottoscrizione del Principe-Gran Maestro e l’apposizione del Sigillo della Fraternitas/Cancelleria secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Gran Cancelliere:

  • dirige e coordina la Gran Cancelleria;
  • cura le relazioni istituzionali e diplomatiche;
  • assiste il Principe-Gran Maestro e il Luogotenente Generale;
  • organizza i lavori del Gran Consiglio;
  • comunica e attua le decisioni magistrali;
  • coordina le strutture dipendenti o delegate;
  • conserva gli atti e i documenti di particolare rilevanza istituzionale;
  • sovrintende alla continuità amministrativa e istituzionale.

Il Gran Cancelliere può, previa consultazione del Principe-Gran Maestro, nominare Ministri plenipotenziari e Ambasciatori secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 11 — Esercizio delle deleghe del Gran Cancelliere

Nell’esercizio di una delega magistrale, il Gran Cancelliere agisce in nome e per conto del Principe-Gran Maestro, nei limiti della delega ricevuta.

Le funzioni del Gran Cancelliere devono essere esercitate nel rispetto delle competenze degli altri Dignitari.

Il Gran Cancelliere assicura il coordinamento istituzionale senza sostituirsi alle competenze specifiche attribuite agli altri organi e Dignitari.

In caso di necessità istituzionale, il Gran Cancelliere può ricevere dal Principe-Gran Maestro ulteriori incarichi specifici, temporanei o permanenti.

TITOLO IV

IL GRAN CONSIGLIO E IL CONSIGLIO ORDINARIO

Art. 12 — Gran Consiglio (Supremo Consiglio)

Il Gran Consiglio e/o Supremo Consiglio costituisce l’organo di indirizzo, controllo e tutela costituzionale della Fraternitas.

Esso esercita le competenze previste dall’art. 19 e seguenti dello Statuto.

Il Gran Consiglio garantisce:

  • il rispetto dello Statuto;
  • la continuità dell’Istituzione;
  • la corretta amministrazione;
  • l’unità della Fraternitas;
  • la tutela dei suoi valori e delle sue tradizioni.

Le decisioni sono assunte secondo le maggioranze e le procedure previste dallo Statuto.

Art. 13 — Consiglio Ordinario

Il Consiglio Ordinario è composto dai Dignitari indicati dallo Statuto.

Esso rappresenta la struttura snella e operativa del Gran Consiglio. La struttura ha solo potere consultivo.

Art. 14 — Dignitari del Gran Consiglio

I Dignitari del Gran Consiglio esercitano le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Le rispettive competenze devono essere esercitate in spirito di collaborazione, evitando sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Tutti i Dignitari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle deliberazioni interne quando la natura della materia lo richieda.

TITOLO V

I DIGNITARI MAGISTRALI

Art. 15 — Funzioni dei principali Dignitari

Il Primo Maresciallo è il responsabile principale della pianificazione, della coreografia e dello svolgimento di tutte le funzioni ufficiali. Sovraintende al rispetto del codice di abbigliamento e controlla che i membri indossino correttamente i mantelli, le decorazioni, i collari e le medaglie a seconda del proprio rango (Cav., Cav. Uff., Commendatore, Grand Uff., Gran Croce). Vigila sul comportamento dei membri durante le cerimonie segnalando eventuali infrazioni dello Statuto o della dignità cavalleresca al Gran Magistero o al Supremo Consiglio.

Il Gran Tesoriere cura la gestione della tesoreria, delle quote, delle offerte e dei pagamenti autorizzati.

Il Gran Segretario cura la corrispondenza, i verbali, i registri e l’organizzazione documentale.

Il Gran Priore Generale, il Gran Commendatore Generale e il Gran Balivo Generale esercitano le funzioni loro attribuite dal Gran Magistero e dalle rispettive deleghe.

Il Primo Consigliere favorisce iniziative culturali, umanitarie, solidaristiche e di cooperazione.

Il Gran Cerimoniere cura le cerimonie, il protocollo e le manifestazioni ufficiali.

Il Maestro delle Cerimonie è il responsabile del Rito delle cerimonie di investitura, assiste e collabora con il Gran Cerimoniere.

Il Gran Gonfaloniere custodisce e rappresenta il Gonfalone della Fraternitas.

Il Gran Sinescalco assiste nella formazione e nell’orientamento dei nuovi Cavalieri e delle Dame.

Il Gran Oratore vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento e può intervenire nella conduzione delle assemblee.

Il Consigliere Spirituale cura gli aspetti spirituali e, ove previsto, le celebrazioni.

Il Gran Giudice, che è il più alto in grado nella composizione del Gran Giurì, è l’organo incaricato di curare la disciplina interna dell’Istituzione.

TITOLO VI

CAPITOLO GENERALE

Art. 16 — Capitolo Generale

Il Capitolo Generale è convocato e presieduto secondo le disposizioni dello Statuto.

Partecipano i Cavalieri e le Dame aventi diritto.

Il diritto di voto è esercitato secondo le disposizioni statutarie.

Il Capitolo Generale costituisce momento fondamentale di partecipazione alla vita della Fraternitas.

TITOLO VII

STRUTTURE TERRITORIALI E DELEGATI MAGISTRALI

Art. 17 — Strutture territoriali

La Fraternitas può organizzarsi in:

  • Priorati;
  • Baliaggi;
  • Commende;
  • Sezioni;
  • Sottopriorati;
  • altre articolazioni approvate dal Gran Consiglio.

Le strutture territoriali sono soggette alla direzione magistrale e non dispongono di autonomia amministrativa o contabile, salvo specifica deroga.

Ogni nuova struttura territoriale deve essere approvata dal Gran Consiglio.

Art. 18 — Capi territoriali

I responsabili territoriali sono nominati o confermati dal Principe-Gran Maestro secondo le procedure statutarie.

Essi rappresentano la Fraternitas nel territorio loro affidato.

Possono organizzare attività, cerimonie e iniziative esclusivamente nell’ambito della delega ricevuta.

Non possono concludere autonomamente trattati, alleanze, accordi di amicizia o atti di riconoscimento in nome della Fraternitas che comportino prerogative non loro attribuite.

Art. 19 — Delegati e rappresentanti

Il Principe-Gran Maestro può nominare Delegati magistrali, Vicari, Rappresentanti e altri incaricati.

Il Gran Cancelliere cura il coordinamento operativo delle delegazioni nell’ambito delle competenze conferitegli.

I rappresentanti diplomatici possono essere accreditati quali Ministri plenipotenziari o Ambasciatori secondo lo Statuto.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DEI SORVEGLIANTI

Art. 20 — Istituzione

È istituito il Consiglio dei Sorveglianti quale organismo interno di vigilanza istituzionale e disciplinare.

Il Consiglio è composto da almeno tre Cavalieri, normalmente di grado non inferiore a quello di Commendatore.

I componenti sono nominati dal Gran Magistero secondo le esigenze dell’Istituzione.

Art. 21 — Competenze

Il Consiglio dei Sorveglianti vigila sul comportamento istituzionale, cavalleresco e disciplinare:

  • dei responsabili territoriali;
  • dei rappresentanti diplomatici;
  • dei Delegati magistrali;
  • dei Cavalieri e delle Dame quando richiesto dall’autorità competente.

Esamina eventuali segnalazioni concernenti violazioni dello Statuto, del Regolamento o dei doveri connessi alla dignità cavalleresca.

Trasmette le proprie osservazioni al Luogotenente Generale.

Collabora, ove richiesto, con il Gran Giurì.

Il Consiglio dei Sorveglianti non sostituisce il Gran Giurì e non esercita le funzioni giudicanti a esso attribuite dallo Statuto.

Art. 22 — Rapporti con il Luogotenente Generale

Il Consiglio dei Sorveglianti riferisce al Luogotenente Generale.

Il Luogotenente Generale valuta le segnalazioni e adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le misure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Nei casi di particolare gravità, la documentazione è trasmessa al Gran Giurì per gli ulteriori provvedimenti.

TITOLO IX

AMMISSIONE, INVESTITURA E OBBLIGHI DEI MEMBRI

Art. 23 — Ammissione

L’ammissione avviene secondo lo Statuto e previa verifica dei requisiti richiesti.

Il candidato deve dichiarare di conoscere e accettare lo Statuto e il presente Regolamento.

L’ammissione comporta l’obbligo di rispettare le decisioni degli organi competenti e di mantenere una condotta conforme alla dignità della Fraternitas.

Art. 24 — Investitura

L’investitura avviene secondo il rituale ufficiale della Fraternitas.

Il Cavaliere o la Dama pronuncia l’impegno di fedeltà alla Fraternitas e al Principe-Gran Maestro e accetta lo Statuto e il Regolamento.

L’investitura comprende il conferimento del mantello, del diploma e delle insegne previste.

Il rito è presieduto dal Principe-Gran Maestro o da chi ne abbia ricevuto delega scritta.

Art. 25 — Obblighi dei membri

Ogni membro è tenuto a:

a) mantenere una condotta onesta e dignitosa;

b) rispettare lo Statuto e il Regolamento;

c) partecipare attivamente alla vita della Fraternitas;

d) rispettare i Dignitari e gli altri membri;

e) non utilizzare il nome della Fraternitas per interessi personali indebiti;

f) non arrecare danno all’immagine dell’Istituzione;

g) mantenere la riservatezza sulle questioni interne;

h) adempiere agli obblighi economici previsti.

TITOLO X

OBLAZIONI, CONTRIBUTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 26 — Contributi annuali

La quota annuale è stabilita dal Gran Consiglio secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine stabilito.

Il mancato pagamento reiterato può comportare la sospensione dei diritti associativi secondo le procedure previste.

Le quote versate non sono rimborsabili in caso di recesso o cessazione.

Art. 27 — Contributo di investitura

L’investitura può essere accompagnata da un contributo destinato alle spese di registrazione, cerimonia, mantello, insegne e attività istituzionali.

Eventuali contributi territoriali per cerimonie, ospitalità, trasferte o riconoscimenti ufficiali devono essere previamente autorizzati secondo le procedure stabilite dalla Gran Cancelleria.

TITOLO XI

RELAZIONI ISTITUZIONALI E DIPLOMATICHE

Art. 28 — Rapporti internazionali

La Fraternitas mantiene carattere internazionale e sviluppa rapporti con istituzioni, associazioni e organizzazioni compatibili con le proprie finalità.

Le relazioni ufficiali sono coordinate dalla Gran Cancelleria.

Gli accordi di collaborazione, amicizia, gemellaggio o cooperazione devono essere sottoposti alle competenti autorità magistrali.

Art. 29 — Ministri plenipotenziari e Ambasciatori

Il Gran Cancelliere può nominare, previa consultazione del Principe-Gran Maestro, Ministri plenipotenziari e Ambasciatori secondo lo Statuto.

Gli incaricati diplomatici rappresentano esclusivamente la Fraternitas nell’ambito del mandato ricevuto.

Essi non possono assumere autonomamente impegni che vincolino la Fraternitas al di fuori della delega ricevuta.

TITOLO XII

GRAN GIURÌ E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 30 — Gran Giurì

Il Gran Giurì costituisce l’organo interno competente per le infrazioni disciplinari più gravi, secondo lo Statuto.

È composto dal:

  • Gran Giudice, che fa parte di diritto del Gran Consiglio;
  • Primo Giudice;
  • Giudice Assistente.

Il Gran Giurì opera secondo principi di imparzialità, ascolto e diritto di difesa.

Art. 31 — Funzione conciliativa

Prima di procedere a una decisione disciplinare, il Gran Giurì favorisce, quando possibile, la conciliazione.

Le controversie interne devono essere affrontate con spirito di fraternità e rispetto.

L’accusa manifestamente falsa o formulata con intento calunnioso può essere oggetto di censura disciplinare.

Art. 32 — Procedimento

L’interessato deve essere informato dei fatti contestati.

Gli deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni e difese.

Il membro può difendersi personalmente oppure farsi assistere da un Cavaliere della Fraternitas.

Le deliberazioni del Gran Giurì sono verbalizzate e conservate negli archivi riservati della Gran Cancelleria.

Art. 33 — Libro della Disciplina

Le decisioni disciplinari definitive di particolare rilevanza possono essere annotate nel Libro della Disciplina.

Il Libro della Disciplina è custodito dalla Gran Cancelleria.

Le annotazioni sono riservate agli organi competenti.

TITOLO XIII

SANZIONI E POTERI DISCIPLINARI DEL LUOGOTENENTE GENERALE

Art. 34 — Principi disciplinari

La disciplina della Fraternitas mira a tutelare l’ordine istituzionale, la dignità cavalleresca, l’unità e il buon nome dell’Istituzione.

Le misure disciplinari devono essere proporzionate alla natura e alla gravità della violazione.

Art. 35 — Competenze del Luogotenente Generale

Il Luogotenente Generale esercita le competenze disciplinari ordinarie attribuitegli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Per infrazioni di minore gravità può adottare:

  • richiamo verbale;
  • ammonimento scritto;
  • ammonizione formale;
  • censura.

Le misure sono annotate, quando necessario, negli atti riservati della Gran Cancelleria.

Art. 36 — Sospensione cautelare

In presenza di una condotta grave, il Luogotenente Generale, sentito ove necessario il Gran Cancelliere, può disporre l’immediata sospensione cautelare del membro.

La sospensione ha natura provvisoria e viene adottata in attesa della valutazione del Gran Giurì.

Il provvedimento deve essere comunicato al Principe-Gran Maestro e agli organi competenti.

La sospensione cautelare non costituisce di per sé una dichiarazione definitiva di colpevolezza.

Art. 37 — Infrazioni gravi

Per le infrazioni di particolare gravità, la competenza è rimessa al Gran Giurì secondo lo Statuto.

Il Gran Giurì, esaminati i fatti e ascoltata la difesa, può proporre al Principe-Gran Maestro:

  • la destituzione;
  • la sospensione ad vitam;
  • altre misure previste dallo Statuto.

Art. 38 — Destituzione e sospensione ad vitam

La destituzione e la sospensione ad vitam sono adottate secondo le procedure stabilite dallo Statuto.

Per i responsabili territoriali, tali provvedimenti sono di competenza del Principe-Gran Maestro secondo le disposizioni statutarie.

Nessun organo territoriale può autonomamente destituire o sospendere ad vitam un Dignitario senza la necessaria autorizzazione magistrale.

Art. 39 — Difesa e decisione

Nessuna sanzione grave può essere adottata senza che l’interessato abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo le sospensioni cautelari previste dal presente Regolamento.

Le decisioni devono essere motivate e conservate agli atti.

Nei casi previsti dallo Statuto, la decisione finale spetta al Principe-Gran Maestro.

Art. 40 — Grazia magistrale

Il Principe-Gran Maestro può, nei casi di propria competenza, concedere grazia motu proprio, commutare una sanzione o disporre la reintegrazione di un membro.

La grazia magistrale non costituisce precedente vincolante per casi futuri.

TITOLO XIV

DOVERI DEI DIGNITARI E CONTINUITÀ DEGLI INCARICHI

Art. 41 — Continuità

Ogni Dignitario deve garantire la continuità dell’ufficio affidatogli.

In caso di impedimento deve informare tempestivamente l’autorità gerarchicamente competente.

La documentazione e gli strumenti dell’ufficio devono essere trasferiti al successore al termine dell’incarico.

Art. 42 — Assenze

L’assenza reiterata e ingiustificata dalle riunioni, dalle investiture e dalle attività istituzionali può comportare la decadenza dall’incarico.

In particolare, costituiscono elemento di valutazione:

  • tre assenze ingiustificate;
  • oppure cinque assenze consecutive giustificate;

nell’ambito delle riunioni o degli eventi istituzionali dell’organo di appartenenza.

La decadenza deve essere formalizzata dall’autorità competente.

Art. 43 — Incompatibilità e conflitti di interesse

I Dignitari devono evitare situazioni che possano compromettere l’indipendenza, la dignità o l’immagine della Fraternitas.

L’assunzione di incarichi direttivi presso altre associazioni, enti o organizzazioni è incompatibile quando determini un concreto conflitto con gli interessi della Fraternitas, salvo autorizzazione dell’autorità magistrale competente.

Ogni Dignitario deve comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse.

TITOLO XV

DENOMINAZIONE, STEMMI, SIGILLI E INSEGNE

Art. 44 — Tutela dell’identità istituzionale

Le denominazioni ufficiali FRATERNITAS ORDO DRACONIS (F.O.D.-VIGLAS) e SOVEREIGN INTERNATIONAL ORDO DRACONIS (e/o Sovereign International Order of Drake), gli stemmi, i sigilli, i simboli, i gonfaloni, i mantelli e le insegne costituiscono elementi dell’identità istituzionale della Fraternitas.

È vietato utilizzare tali elementi per finalità commerciali, personali o associative estranee alla Fraternitas senza autorizzazione della Gran Cancelleria.

È vietata la costituzione o promozione di organizzazioni che utilizzino denominazioni o segni tali da creare confusione con la Fraternitas.

Art. 45 — Uso del nome

Nessun membro può utilizzare il nome, il titolo o la dignità ricoperta nella Fraternitas per ottenere vantaggi personali, economici o commerciali.

La carta intestata, i biglietti da visita, i documenti ufficiali e le comunicazioni recanti stemmi o sigilli della Fraternitas devono essere utilizzati secondo le disposizioni della Gran Cancelleria.

Art. 46 — Restituzione delle insegne

In caso di destituzione o cessazione dell’appartenenza, il membro è tenuto a restituire, quando richiesto, mantello, insegne, documenti e altri beni appartenenti alla Fraternitas.

TITOLO XVI

CERIMONIALE E PROTOCOLLO

Art. 47 — Cerimonie

Le cerimonie della Fraternitas si svolgono secondo il rituale ufficiale.

Il Gran Cerimoniere cura l’organizzazione e il protocollo cerimoniale in collaborazione con il Maestro delle Cerimonie.

Il Principe-Gran Maestro o il suo delegato presiede le cerimonie magistrali.

Art. 48 — Ordine delle precedenze

L’ordine delle precedenze è determinato dal grado, dalla dignità e dall’incarico ricoperto.

I Dignitari emeriti conservano il titolo ad honorem e seguono, nelle precedenze istituzionali, i titolari degli incarichi in carica.

TITOLO XVII

ARCHIVIO, REGISTRI E COMUNICAZIONI

Art. 49 — Archivio Magistrale

Gli atti della Fraternitas sono conservati nell’Archivio Magistrale.

Il Gran Segretario cura i registri istituzionali.

Gli atti di particolare rilevanza storica sono conservati nell’archivio storico della Fraternitas.

Art. 50 — Atti magistrali

Gli atti magistrali sono registrati secondo le procedure stabilite dalla Gran Cancelleria.

I decreti del Principe-Gran Maestro sono sottoscritti dal Principe-Gran Maestro e controfirmati dal Gran Cancelliere quando previsto dallo Statuto.

Il Sigillo della Fraternitas è custodito dal Gran Cancelliere.

Art. 51 — Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni istituzionali possono essere effettuate mediante:

  • posta;
  • posta elettronica;
  • sistemi di comunicazione elettronica;
  • canali istituzionali della Fraternitas;
  • sito web ufficiale.

Le comunicazioni aventi valore istituzionale devono provenire dagli organi o dai Dignitari competenti.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 — Interpretazione

L’interpretazione autentica del presente Regolamento compete agli organi indicati dallo Statuto.

In caso di dubbio interpretativo deve essere privilegiata l’interpretazione che garantisca la continuità dell’Istituzione e la coerenza con lo Statuto.

Art. 53 — Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dagli organi competenti secondo le procedure previste dallo Statuto.

Ogni modifica deve essere registrata e conservata dalla Gran Cancelleria.

Art. 54 — Sede magistrale

Il Castello di Viglas, in Slovacchia, costituisce la sede internazionale rappresentativa della Fraternitas Ordo Draconis, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Le riunioni e le cerimonie possono essere svolte anche in altri luoghi secondo le disposizioni del Principe-Gran Maestro e del Gran Consiglio.

Art. 55 — Natura internazionale

La Fraternitas mantiene il proprio carattere internazionale.

Le strutture nazionali e territoriali operano nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle leggi applicabili nei rispettivi territori.

Nessuna struttura territoriale può assumere prerogative non espressamente attribuite.

Art. 56 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’autorità competente secondo lo Statuto.

Esso viene pubblicato nelle lingue ufficialmente adottate dalla Fraternitas.

Le versioni linguistiche devono mantenere, per quanto possibile, identico significato istituzionale.

FORMULA FINALE

Il presente Regolamento interno costituisce parte integrante dell’ordinamento della FRATERNITAS ORDO DRACONIS e deve essere osservato da tutti coloro che ne fanno parte.

Ogni Cavaliere e ogni Dama, nell’accettare il proprio incarico o la propria investitura, si impegna a rispettare la Fraternitas, i suoi valori, le sue tradizioni, il Principe-Gran Maestro, i Dignitari e gli altri membri, operando sempre secondo Onore, Fedeltà, Fraternità e Servizio.

O QUAM MISERICORS EST DEUS JUSTUS ET PACIENS